(Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), è sostituito dal seguente:
<<1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli standard qualitativi e organizzativi vigenti e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, fornitura di arredi e attrezzature, nonché costruzione o acquisto di nuove strutture fino a un massimo del 90 per cento sulla spesa ammessa.>>.