Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 21
1. Ai fini dell'esecuzione di lavori pubblici, gli adempimenti di cui all'articolo 186, commi 3 e 4, del decreto legislativo 152/2006, possono essere attuati tramite la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 11, del regolamento di attuazione della disciplina dell'attivitą edilizia, ai sensi della legge regionale 5/2007, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 296/Pres., e successive modifiche, anche successivamente al rilascio del certificato di conformitą urbanistica sull'opera complessiva ai sensi dell'articolo 2 del regolamento medesimo.