Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 20
1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 32, L. R. 11/2009
2 Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 18/2011
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 18/2011
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
7 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 34, lettera d), L. R. 18/2011
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera e), L. R. 18/2011
9 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
10 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
12 Comma 5 bis abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
13 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 14, L. R. 37/2017
14 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2021
15 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2021