Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
Art. 2
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente: <<I PAC sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.>>.
2. L'articolo 36 della legge regionale 5/2007 non trova applicazione sino all'emanazione delle specifiche tecniche informatiche e delle modalità di trasmissione previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 86/2008.
14.
L'articolo 59 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 59
 (Commissioni locali per il paesaggio)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell'articolo 60, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale è istituita.
4. In via transitoria, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio di cui al presente articolo, per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia del Comune territorialmente competente, integrata da uno a tre esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.>>.

19. Nella rubrica dell'articolo 65 della legge regionale 5/2007 le parole <<e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilità>> sono soppresse.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
2 Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
3 Comma 5 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
4 Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
5 Comma 7 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
6 Comma 8 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
7 Comma 9 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
8 Comma 10 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
9 Comma 11 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
10 Comma 12 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
11 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 58 L.R. 5/2007 e delle parole "a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" del comma 2 del medesimo art. 58, come derivanti dalla sostituzione operata dal comma 13 del presente articolo.