Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.
Art. 2
 (Attività economiche)
1. L'articolo 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario), come modificato dall'articolo 101 della legge regionale 13/1998, è abrogato.
5. Le imprese, che hanno richiesto i benefici ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 25/2007, possono presentare un nuovo piano di ristrutturazione e richiedere il finanziamento in conto capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 68 bis, della legge regionale 15/2005, come inserito dal comma 3, mediante ripresentazione del piano di ristrutturazione o presentazione di uno nuovo da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 5 fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7.
Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
<<5. I contributi statali erogati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso sono concessi con le medesime modalità e alle stesse condizioni stabilite al comma 3.>>.

8. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 17/2006, come sostituito dal comma 7, fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
10. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 5, comma 24, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 9, previsto in complessivi un milione di euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per l'anno 2008 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008. Gli oneri relativi alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2012 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio per gli anni medesimi.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi all'associazione <<Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale>> con il decreto 15 luglio 2008, n. 2015/PROD/PROM (Concessione di un contributo a favore dell'associazione <<Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale>> - con sede a Udine - a sostegno della partecipazione ad iniziative fieristiche 2008. Erogazione in via anticipata del finanziamento), e con il decreto 28 luglio 2008, n. 2140/PROD/PROM (Finanziamento a favore dell'associazione Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale - per la realizzazione dell'iniziativa: agriturismo senza frontiere 2008. Impegno di spesa), anche per le finalità istituzionali dei soggetti beneficiari dei medesimi, ivi compreso il ripiano delle eventuali perdite.
12.
Il comma 93 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 è sostituito dal seguente:
<<93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i rientri derivanti al bilancio regionale tramite Friulia SpA dalla distribuzione di riserve della Friulia Lis SpA, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, per gli importi sotto elencati in relazione agli interventi a fianco dei medesimi indicati:
a) per 1.800.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, relativi agli incentivi per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore artigiano;
b) per 2.200.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche, relativi agli incentivi per l'innovazione nel settore del commercio e dei servizi alle imprese e alle persone;
c) per 6 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche, relativi agli incentivi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nel settore industriale;
d) per 5 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e successive modifiche, per i finanziamenti agevolati a medio e lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.>>.

15. All'onere complessivo, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte con le risorse di pari importo complessivo previste sull'unità di bilancio 4.1.152 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. Gli oneri relativi al Commissario straordinario e all'Ufficio Speciale di Progetto sono a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
22. Al fine di mantenere nel tempo i risultati conseguiti nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB Spazio Alpino, con l'attuazione dei Progetti <<Via Alpina>> e <<Viadventure>>, nonché di promuovere e sostenere le potenzialità che tali progetti hanno evidenziato nell'ambito dello sviluppo turistico e culturale del territorio montano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al finanziamento pro quota dei programmi di interventi di manutenzione e sviluppo per il biennio 2008/2009 correlati al tracciato internazionale della Via Alpina, come individuati dal parternariato nazionale e internazionale della Via Alpina tramite le proprie strutture gestionali e operative, ovvero il Comitato internazionale di pilotaggio, il Segretariato internazionale di gestione, rappresentato dalla Grande Traversée des Alpes e il Comitato Nazionale Italiano.
23. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 22, previsto in complessivi 10.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
24. All'onere di 10.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 23 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 del medesimo stato di previsione.
26. I Consorzi garanzia fidi concedono le garanzie alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>).
27. Per le finalità di cui al comma 25, è prevista la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2008.
31. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 8, comma 54, della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 30, fa carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 65, L. R. 17/2008
2 Parole sostituite al comma 17 da art. 3, comma 32, L. R. 12/2009
3 Parole aggiunte al comma 17 da art. 2, comma 89, L. R. 24/2009
4 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 10, comma 60, L. R. 22/2010
5 Comma 16 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014
6 Comma 17 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014
7 Comma 18 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014
8 Comma 20 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014
9 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 110, lettera c), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 68 bis dell'art. 6, L.R. 15/2005.
10 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 60, comma 3, L. R. 3/2015
11 Integrata la disciplina del comma 26 da art. 60, comma 3, L. R. 3/2015