Legge regionale 01 agosto 2008, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2008

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dall'1 gennaio 2009 è istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, con capoluogo a Campolongo al Torre.
2. Il Comune di Campolongo Tapogliano è costituito dai territori dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Campolongo Tapogliano prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
Art. 4
 (Oneri di primo impianto)
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), al Comune di Campolongo Tapogliano è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 è impegnata nell'anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di Campolongo al Torre e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Tapogliano e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune di Campolongo Tapogliano.
Art. 5
 (Disposizioni transitorie)
1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano e sino ad emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione si applicano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti, alla data di istituzione del nuovo Comune, nel Comune di Campolongo al Torre.
2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
3. Le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono abilitate ad assumere fino al 31 dicembre 2008 tutti i provvedimenti necessari per consentire la piena operatività del Comune di Campolongo Tapogliano a decorrere dall'1 gennaio 2009 e ad adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia ciascuna singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.
4. I rapporti contrattuali di cui sono parte i Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano possono essere eccezionalmente prorogati, anche in deroga alla normativa vigente, per il tempo necessario ad assicurare la continuità della gestione di servizi del Comune di Campolongo Tapogliano e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, apportandovi le eventuali modifiche rese necessarie dalla fusione dei Comuni.
5. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono autorizzate a sostenere maggiori oneri per il lavoro straordinario dei propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale.