Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 8 bis aggiunto da art. 48, comma 3, L. R. 13/2009

Articolo 33 bis aggiunto da art. 48, comma 5, L. R. 13/2009

Articolo 8 ter aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Articolo 26 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

Articolo 44 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera j), L. R. 15/2012

Capo III bis del Titolo II aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013

Articolo 11 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013

Articolo 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.

10  Articolo 16 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 6/2019

11  Articolo 16 ter aggiunto da art. 8, comma 3, L. R. 8/2022

12  Articolo 46 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 8/2022

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche, e in conformità:

a) alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) alla direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE;

c) alla direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, che modifica la direttiva 79/409/CEE;

d) alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

e) alla convenzione per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);

f) alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);

g) alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).

2. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, e in attuazione delle finalità di cui al comma 1, con la presente legge provvede a:

a) disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico promuovendo la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e faunistico e la gestione sostenibile della fauna selvatica, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;

b) disciplinare la gestione venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio e in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;

c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;

d) coinvolgere le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;

e) promuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria, avvalendosi della collaborazione di associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali.

Art. 2

(Principi per la destinazione del territorio)

(1)(2)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 3, nella parte in cui si sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 13/2009

TITOLO II

TUTELA DELLA FAUNA

Capo I

Organizzazione della tutela

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni:

a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;

b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;

b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;

c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;

d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);

e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;

f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;

g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;

h) monitoraggio sanitario;

i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;

j) gestione faunistica e venatoria;

j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;

j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:

1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;

2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;

3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);

4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;

6) ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992;

j septies)

( ABROGATA )

j octies)

( ABROGATA )

j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;

j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;

j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(24)(25)(26)(27)

2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:

a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;

b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;

c) approva i Piani venatori distrettuali;

d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;

e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;

e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;

f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;

g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.

g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;

g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;

g sexies) cura la vigilanza venatoria.

(18)(19)(20)(21)(22)(23)(28)

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.

Note:

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera j bis) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera j ter) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

10  Lettera j quater) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

11  Lettera j quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

12  Lettera j sexies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

13  Lettera j septies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

14  Lettera j octies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

15  Lettera j nonies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

16  Lettera j decies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

17  Lettera j undecies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

18  Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

19  Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

20  Lettera g ter) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

21  Lettera g quater) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

22  Lettera g quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

23  Lettera g sexies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

24  Lettera j decies) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 108, lettera a), L. R. 14/2016

25  Lettera j sexies) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

26  Lettera j septies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

27  Lettera j octies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

28  Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 74, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

Art. 3 bis

(Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini)

(1)

1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.

Note:

Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 4

(Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) attività tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;

b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;

c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

d) cura e realizza progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;

e) propone azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o ad altre specie animali;

f) supporto conoscitivo per la redazione e l'aggiornamento del Piano faunistico regionale e per la sospensione o limitazione o ampliamento del prelievo venatorio a determinate specie;

g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;

h) rilascio di pareri tecnico-scientifici.

(2)

2. L'Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all'attuazione della presente legge.

3. Con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 75, comma 1, L. R. 28/2017

Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 45/2017

Art. 5

( ABROGATO )

(4)

Note:

Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 12/2010

Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 12/2010

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 2, L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 6

(Comitato faunistico regionale)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.

2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.

3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:

a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;

b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;

c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;

d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;

e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;

f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;

g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE).

(1)

4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.

5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.

6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.

7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.

8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.

9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

(2)

11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.

12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.

13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Note:

Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 44/2017

Art. 7

(Funzioni del Comitato faunistico regionale)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria;

b) formula proposte di indirizzo dell'attività tecnico-scientifica della Regione in materia faunistica;

c) formula proposte di indirizzo per le attività concernenti la gestione venatoria;

d) formula proposte di studi e ricerche in materia di protezione della fauna;

e) propone strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione del Piano faunistico regionale e dei Piani venatori distrettuali.

2. Il Comitato esprime parere sulle materie disciplinate dalla presente legge su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Associazione di cui all'articolo 19.

Capo II

Programmazione faunistica

Art. 8

(Piano faunistico regionale)

1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;

b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede esclusivamente a:

a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;

b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;

c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.

(9)

3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede esclusivamente a:

a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;

b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;

c) determinare la capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse;

d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;

e) indicare strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;

f) individuare i criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina <<pronta caccia>> rispetto alla fauna selvatica;

g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;

h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.

(1)(2)(4)(5)(6)(10)

3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.

(7)

4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.

5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.

(8)

6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.

7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.

8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.

9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.

11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.

12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori. Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.

(3)

Note:

Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009

Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009

Parole aggiunte al comma 12 da art. 145, comma 3, L. R. 17/2010

Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

Comma 5 sostituito da art. 76, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

10  Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Art. 8 bis

(Istituzione di zone destinate a protezione della fauna)

(1)

1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 157/1992 e dell'articolo 2:

a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;

d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.

2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.

3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.

4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.

5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione che provvede, in particolare:

a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;

a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali, dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;

b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;

c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);

d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;

e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.

(2)(3)(6)(7)

6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di riproduzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica. In attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 6.

(4)(5)

7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.

9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.

Note:

Articolo aggiunto da art. 48, comma 3, L. R. 13/2009

Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 12/2010

Lettera a bis) del comma 5 sostituita da art. 2, comma 72, L. R. 22/2010

Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 22/2010

Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Integrata la disciplina della lettera a bis) del comma 5 da art. 2, comma 58, L. R. 14/2018

Art. 8 ter

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013

Capo III

Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica

Art. 9

(Monitoraggio sanitario)

1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell'attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l'attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio è predisposto entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è aggiornato, ogni triennio, alla situazione epidemiologica regionale.

(1)

2. Per l'attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.

3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all'interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.

4. Il programma di monitoraggio prevede:

a) l'analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di recupero della fauna selvatica e della selvaggina di grossa taglia;

b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far sottoporre ad analisi;

c) la percentuale dei capi, rinvenuti morti o feriti, da sottoporre a monitoraggio;

d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;

e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all'indagine.

5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell'attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 10

(Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)

(11)(14)

1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;

b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;

c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;

d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;

e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;

f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.

(13)(15)(16)(17)(18)

2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2 bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

(12)

3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.

Note:

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 24/2009

Comma 4 abrogato da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 24/2009

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 12/2010

Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 12/2010

Comma 5 bis aggiunto da art. 145, comma 4, L. R. 17/2010

Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 18/2011

Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

10  Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

11  Articolo sostituito da art. 2, comma 108, lettera b), L. R. 14/2016

12  Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 25/2016

13  Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 19, L. R. 25/2016

14  Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 56, L. R. 14/2018

15  Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 42, L. R. 13/2019

16  Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

17  Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

18  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 11

(Tutela di specie di interesse comunitario)

(4)

1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere e attività di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.

(2)(3)(5)

2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni.

(1)

2 bis. Il contributo per le attività di prevenzione è finalizzato ad abbattere le spese relative alla protezione e alla guardiania delle greggi di ovicaprini, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b).

(6)

3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 12/2010

Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 28/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO III bis

ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FAUNA SELVATICA

Art. 11 bis

(Fauna selvatica ferita)

(1)

1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

(2)

2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.

(3)(7)

3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico.

(4)

4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:

a) organizzate dalla Regione;

b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);

c) riconosciute dall'ENCI.

(8)

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

(9)

4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.

(10)

5. Il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992.

6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.

7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l'inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l'attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.

(5)

7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.

(11)

7 ter. La verifica delle lesioni di cui al comma 7 bis è effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che provvede a rilasciare la certificazione relativa alla destinazione della carcassa.

(12)(14)

7 quater. La carcassa resta nella disponibilità del cacciatore che ha eseguito l'intervento.

(13)(15)

8.

( ABROGATO )

(6)

9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria). Sono altresì considerati abilitati i conduttori che risultano essere compresi negli elenchi depositati presso i Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1988, n. 270 (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 ), previa partecipazione al corso preparatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e iscrizione nell'Elenco di cui al comma 4.

(16)

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 2 sostituito da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

Comma 4 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

Comma 4 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

10  Comma 4 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

11  Comma 7 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

12  Comma 7 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

13  Comma 7 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

14  Comma 7 ter sostituito da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

15  Comma 7 quater sostituito da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

16  Parole aggiunte al comma 9 da art. 3, comma 6, L. R. 20/2018

TITOLO III

GESTIONE VENATORIA

Capo I

Programmazione della gestione venatoria

Art. 12

(Gestione venatoria)

1. La gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR.

2. La gestione venatoria è attuata dai cacciatori con le modalità e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.

Art. 13

(Piano venatorio distrettuale)

1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.

2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.

(1)

3. Il Distretto venatorio predispone il PVD anche solo per alcune specie, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.

(4)

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.

6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.

7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.

(2)

7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.

(5)

8. Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.

9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.

10. Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:

a) l'analisi della situazione faunistica con l'indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;

b) l'indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;

c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l'obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;

d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;

e) l'elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;

f) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui al comma 1;

g) la relazione di verifica di significatività dell’incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete <<Natura 2000>>, predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

Comma 7 sostituito da art. 28, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

Parole sostituite alla lettera g) del comma 10 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Comma 7 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Capo II

Organizzazione della gestione venatoria

Sezione I

Riserve di caccia

Art. 14

(Riserve di caccia)

1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.

2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.

3.

( ABROGATO )

(4)

4. Lo statuto dell’associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell’associazione e disciplina l’elezione, l’organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 16 ter, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all’Amministrazione regionale entro dieci giorni dall’approvazione.

(1)(3)(7)

5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.

6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame.

(5)

7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.

7.1 Il Direttore della Riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più Riserve contigue comprese nel medesimo Distretto, previa concorde deliberazione delle Riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.

(6)

7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.

(2)

Note:

Comma 4 sostituito da art. 145, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010

Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010

Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 147, comma 1, L. R. 17/2010

Comma 3 abrogato da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Comma 6 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Comma 7 .1 aggiunto da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 12/2018

Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 2, L. R. 8/2022

Art. 15

(Funzioni)

1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.

2. L'associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:

a) attuare il PVD sul territorio di competenza;

b) adottare il regolamento di fruizione venatoria;

c) trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche e i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria;

d) tenere i registri necessari per l'esercizio venatorio e il registro degli inviti;

e) segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell'Associazione di cui all'articolo 19;

f) attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;

g) rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;

h) partecipare alle attività del Distretto venatorio di appartenenza.

(1)(2)

3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell'esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.

4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

Note:

Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Art. 16

(Regolamento di fruizione venatoria)

(7)

1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione e del Distretto venatorio.

(2)

2. Il regolamento è adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.

(1)(3)

3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:

a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;

b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);

c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).

(4)

3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.

(5)

3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.

(6)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 6, L. R. 17/2010

Parole soppresse al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Comma 3 sostituito da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

Comma 3 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 2, L. R. 28/2017

Art. 16 bis

(Registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria)

(1)

1. L'individuazione dei registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.

2. I registri obbligatori sono:

a) il registro dei soci;

b) il registro degli abbattimenti della selvaggina ungulata;

c) il registro dei contrassegni.

3. La Giunta regionale, in sede di adozione della modulistica dei registri di cui al comma 2, può individuare modalità uniformi di tenuta dei registri.

4. L'Assemblea dei soci della Riserva di caccia di cui all'articolo 14, comma 5, può prevedere, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei presenti durante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria validamente costituita, il registro per la caccia agli ungulati con il cane da seguita, il registro o le schede di braccata, il registro o elenco delle squadre precostituite di cacciatori e dei cani abilitati alla cacciata o seguita di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).

Note:

Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 6/2019

Art. 16 ter

(Risoluzione arbitrale delle controversie)

(1)

1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.

2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.

3. Il Collegio arbitrale di cui al presente articolo applica le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile.

4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

5. Con delibera della Giunta regionale, sentiti gli EDR, sono individuati:

a) i titoli di studio che consentono l'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 e i casi in cui procedere alla cancellazione degli arbitri dall'elenco;

b) i criteri minimi di uniformità per lo svolgimento della procedura di arbitraggio;

c) gli onorari degli arbitri e le eventuali tariffe di arbitrato a carico delle parti.

6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 3, L. R. 8/2022

Sezione II

Distretti venatori

Art. 17

(Distretti venatori)

1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.

2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all'articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.

3. I Distretti venatori sono il coordinamento dei soggetti preposti all'organizzazione venatoria sul territorio, esercitato attraverso i seguenti organi:

a) l'Assemblea, che è composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;

b) il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto dall'Assemblea del Distretto venatorio tra i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, che rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo;

c) il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento.

4. L'Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.

5. L'associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l'attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l'esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.

6. Con regolamento sono disciplinati:

a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3;

b) la quota che ciascun componente versa al soggetto di cui al comma 5 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.

7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.

7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.

(1)

Note:

Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 7, L. R. 17/2010

Art. 18

(Funzioni)

1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:

a) elaborano le proposte di PVD;

b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;

c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

d) individuano criteri oggettivi per l'assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l'esercizio venatorio;

e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all'Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21;

g) possono realizzare almeno una volta ogni tre anni le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti, nell’ultimo anno, nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare.

(3)(4)(6)(8)(9)(10)

2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:

a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle Riserve di caccia di cui si compone il Distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

(1)(2)(5)(7)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 12/2010

Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 25/2016 . La disposizione si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017, così come disposto all'art. 3, c. 16, della medesima L.R. 25/2016.

Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017

Parole aggiunte alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017

Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 3, comma 29, L. R. 25/2018

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 28, L. R. 15/2020

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 81, L. R. 13/2021

Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 8/2022

Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

10  Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Sezione III

Associazione dei cacciatori

Art. 19

(Associazione dei cacciatori)

(1)

1. L'Associazione dei cacciatori è costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed è finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attività venatoria. L'associazione dei cacciatori è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, lo statuto dell'Associazione dei cacciatori:

a) individua, come suoi organi, il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, l'Assemblea degli eletti, che esprime il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;

b) garantisce la partecipazione di tutti i cacciatori della regione ammessi alle associazioni di cui al comma 1 alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea degli eletti;

c) determina la composizione degli organi, assicurando nell'Assemblea degli eletti un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale, su base distrettuale, che per tipologia di caccia e, qualora una tipologia non trovi rappresentanza in seno all'Assemblea degli eletti, tale organo è integrato mediante cooptazione nel numero di un componente per ciascuna delle tipologie non rappresentate;

d) stabilisce la presenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti nominato dalla Regione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto è adottato dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla Associazione dei cacciatori in qualità di soci fondatori, in conformità allo schema-tipo predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale. Lo statuto è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Giunta regionale per le finalità di cui al comma 2.

4. I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 40, comma 8.

5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano l'eventuale adesione all'Associazione dei cacciatori.

6. Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione dei cacciatori è comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le eventuali proprie vincolanti valutazioni.

7. L'Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l'attività di segreteria e per l'esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 20

(Funzioni)

1. L'Associazione dei cacciatori coordina l'attività delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) l'esercizio delle attività concernenti l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri indicati dalla Regione;

b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;

c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;

d)

( ABROGATA )

e)

( ABROGATA )

f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'articolo 29;

g)

( ABROGATA )

h) la gestione diretta dell'attività venatoria nei casi previsti dal comma 2.

(1)(2)(3)

2. L'Associazione provvede, in via sostitutiva, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:

a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;

b) su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;

c) su richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3. L'Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.

4. L'Associazione dei cacciatori invia all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.

5. L'Associazione dei cacciatori esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), conferite dalla presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

6. Qualora l'Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l'Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L'Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.

Note:

Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera h), L. R. 12/2010

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017

Capo III

Controllo dei risultati della gestione venatoria

Art. 21

(Controllo dei risultati di gestione del PVD)

1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.

2. L'Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio o dell’associazione Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o più provvedimenti tra i seguenti:

a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 7;

b) chiede l'intervento sostitutivo dell'Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;

c) sospende l'attività venatoria nei territori interessati;

d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.

(2)

3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un'azienda faunistico-venatoria, un'azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione.

(1)

4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l'Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria nei territori interessati.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera j), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 85, comma 1, L. R. 28/2017

Capo IV

Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria

Art. 22

(Disposizioni generali per le aziende venatorie)

1. La Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).

(4)

2. Le aziende venatorie devono:

a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;

b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;

c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

(1)

3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:

a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;

b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.

5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.

6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.

(2)(3)

7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.

8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.

(7)

9. La Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

(5)

10.

( ABROGATO )

(6)

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 48, comma 4, L. R. 13/2009

Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 8, L. R. 17/2010

Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 9 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 10 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 44/2017

Art. 23

(Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

(1)

1. La Regione autorizza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.

(2)(6)

2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.

3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.

4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:

a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;

b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;

c) trasmettere alla Regione una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.

(3)(7)

5. La Regione autorizza l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.

(4)(8)

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.

7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

7 bis. Nelle aziende venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25.

(5)(10)

8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.

10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.

11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.

(9)

12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 8 e 9.

Comma 1 sostituito da art. 145, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera b bis) del comma 4 aggiunta da art. 145, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010

Comma 5 sostituito da art. 145, comma 9, lettera c), L. R. 17/2010

Comma 7 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 11 sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 28/2017

10  Parole sostituite al comma 7 bis da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 12/2018

Art. 24

(Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative)

1. Su terreni di proprietà regionale, la Regione, sentito il Comitato, può istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalità didattico-sperimentali o dimostrative a supporto di iniziative tecnico-scientifiche o formative attuate dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati.

(1)

2. La gestione delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 è effettuata sulla base di programmi di gestione faunistica e venatoria redatti o approvati dalla Regione, coordinati al solo PFR, e può essere affidata con una convenzione a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni di protezione ambientale o venatorie.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende di cui al comma 1, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 25

(Zone per le attività cinofile)

1. La Regione, su richiesta dei Distretti venatori, delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:

a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;

b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;

c) che l'area interessata sia di non rilevante interesse faunistico.

(4)(5)(11)

1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.

(12)

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:

a) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell'aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;

b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;

c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.

3. La Regione può autorizzare l'istituzione di zone cinofile richieste dai Distretti venatori o da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis.

(6)(7)(13)(14)

4. Il territorio destinato all'attività di cui al comma 3 non è soggetto alle limitazioni previste dall'articolo 2, comma 4, e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale.

(1)

5.

( ABROGATO )

(15)

6. La Regione provvede a disciplinare i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile di cui al presente articolo e, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.

(8)(17)

7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 sono consentiti l’immissione e l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 sono consentiti l’immissione e l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.

(3)(16)

8.

( ABROGATO )

(9)

9.

( ABROGATO )

(2)(10)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 57, L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 58, L. R. 12/2009

Comma 7 sostituito da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

10  Comma 9 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

11  Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

12  Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

13  Parole sostituite al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

14  Parole aggiunte al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

15  Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

16  Parole sostituite al comma 7 da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017

17  Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 7, L. R. 20/2018

Art. 26

(Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie)

(5)

1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o delle Aziende faunistico-venatorie o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria.

(1)(3)(6)

2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:

a)

( ABROGATA )

b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;

c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;

d) cartografia della Riserva di caccia o dell'Azienda faunistico-venatoria interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;

e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;

f) regolamentazione della gara o della prova.

(2)(7)

3. Le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali, cervi e caprioli.

(4)(8)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 145, comma 10, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 145, comma 10, lettera b), L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera o), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole soppresse al comma 3 da art. 88, comma 1, L. R. 28/2017

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 45, comma 3, lettera a), L. R. 10/2023

Parole aggiunte al comma 1 da art. 45, comma 3, lettera b), L. R. 10/2023

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 45, comma 3, lettera c), L. R. 10/2023

Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 3, lettera d), L. R. 10/2023

Art. 26 bis

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

Dichiarata, con sentenza n. 2 del 12 gennaio 2015 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 28 gennaio 2015), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 15/2012, nella parte relativa all'istituzione del comma 3 del presente articolo.

Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013

Art. 27

(Zone cinofile regionali)

1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, la Regione può costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprietà della Regione, una o più zone cinofile.

2. La gestione senza fini di lucro delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione ENCI competente per territorio.

(1)

3. L'affidamento della zona cinofila non è soggetta al pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 31, comma 3.

4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati, approvato dalle strutture tecniche della Regione, e al divieto di abbattimento della fauna.

5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 2, comma 4.

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 89, comma 1, L. R. 28/2017

TITOLO IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Capo I

Disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria

Art. 28

(Esercizio venatorio)

1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.

2. L'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori:

a) ammessi a una delle Riserve di caccia;

b) titolari di permesso annuale rilasciato dalla Riserva di caccia;

c) concessionari, consorziati di Riserva privata, legali rappresentanti, proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi annuali e giornalieri di aziende faunistico-venatorie;

d) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;

e) cittadini stranieri e italiani residenti all'estero maggiori di diciotto anni muniti dei documenti previsti dallo Stato di residenza per l'esercizio venatorio, della polizza di assicurazione e invitati da un cacciatore ammesso alla Riserva di caccia o dal legale rappresentante di azienda venatoria.

3. L'esercizio venatorio è consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l'esercizio venatorio sia praticato con l'adozione delle opportune misure di sicurezza per l'incolumità delle persone e la tutela dei beni.

5. Non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.

Art. 29

(Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori)

(20)

1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.

(2)(6)

1 bis. La Regione concede incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.

(7)(19)(21)

1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:

a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;

b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).

(8)

1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione e da un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico dei componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

(9)(22)(23)

2.

( ABROGATO )

(10)

3. L'attestato di superamento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione e dirigente venatorio costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.

(11)(12)

4. L'esame per il conseguimento all'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:

a) in una o più prove sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle principali patologie della fauna selvatica, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;

b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.

(5)(13)(14)(15)

5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Regione fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione.

(3)(24)

6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale.

(1)(16)

7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.

(18)

8.

( ABROGATO )

(4)(17)

Note:

Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 8 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 15, L. R. 24/2016

Comma 1 sostituito da art. 90, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

Comma 1 bis aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

Comma 1 ter aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

Comma 1 quater aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

10  Comma 2 abrogato da art. 90, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

11  Parole sostituite al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

12  Parole soppresse al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

13  Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

14  Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

15  Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

16  Parole soppresse al comma 6 da art. 90, comma 1, lettera g), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

17  Comma 8 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

18  Comma 7 sostituito da art. 90, comma 1, lettera h), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

19  Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 2, comma 14, L. R. 12/2018

20  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2018

21  Parole sostituite al comma 1 bis da art. 65, comma 2, L. R. 6/2019

22  Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.

23  Parole sostituite al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.

24  Parole aggiunte al comma 5 da art. 45, comma 4, lettera b), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.

Art. 30

(Tesserino regionale di caccia)

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

(1)

2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione su cui il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 12, comma 12, della legge 157/1992 , la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.

(2)(5)(7)

3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.

3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.

(3)(4)

4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.

5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;

c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;

d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.

6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.

7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Regione.

(6)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 145, comma 11, lettera a), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 11, lettera b), L. R. 17/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 11, lettera c), L. R. 17/2010

Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2019

Art. 31

(Tasse di concessione regionale)

(1)(4)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)

1. La tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia è determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche.

(2)(3)

2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 7,97 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.

3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalità di lucro è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 19,90 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.

4. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato sul conto di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia:

a) anteriormente al ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui al comma 1;

b) entro la data di adozione dei provvedimenti di autorizzazione di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3; per l'annata venatoria relativa al primo rilascio dell'autorizzazione la tassa è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione;

c) entro il 31 marzo di ogni anno nei casi di cui ai commi 2 e 3 con riferimento alle tasse di concessione annuali.

(5)

4 bis. Qualora il pagamento della tassa di cui al comma 4, lettera c), sia effettuato dopo il 31 marzo ed entro il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 10 per cento. Qualora il pagamento sia effettuato dopo il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 20 per cento. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento comporta la revoca dei provvedimenti di autorizzazione, di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3.

(6)

4 ter. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è computata in dodicesimi in caso di rimborso. Dal computo è escluso il mese di decorrenza del mancato esercizio dell'attività.

(7)

5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati e operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Note:

Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2009 - 31 marzo 2010, con DPReg. 03/03/2009, n. 055/Pres. (B.U.R. 11/3/2009, n. 10).

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 59, L. R. 12/2009

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 60, L. R. 12/2009

Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2010 - 31 marzo 2011, con DPReg. 05/03/2010, n. 042/Pres. (B.U.R. 17/3/2010, n. 11).

Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 12/2010

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010

Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010

Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012, con DPReg. 15/02/2011, n. 024/Pres. (B.U.R. 2/3/2011, n. 9).

Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2012 - 31 marzo 2013, con DPReg. 15/02/2012, n. 046/Pres. (B.U.R. 29/2/2012, n. 9).

10  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014, con DPReg. 24/01/2013, n. 06/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).

11  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, con DPReg. 13/02/2014, n. 019/Pres. (B.U.R. 5/3/2014, n. 10).

12  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2015 - 31 marzo 2016, con DPReg. 13/02/2015, n. 031/Pres. (B.U.R. 4/3/2015, n. 9).

13  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati confermati, per effetto di quanto disposto al comma 5, in misura pari a quelli dell'annata precedente, anche per l'annata venatoria 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017, con DPReg. 17/02/2016, n. 031/PRes. (B.U.R. 2/3/2016, n. 21).

14  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, con DPReg. 09/02/2017, n. 033/Pres. (B.U.R. 22/02/2017, n. 8).

15  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, con DPReg. 20/2/2018, n. 038/Pres. (B.U.R. 07/03/2018, n. 10).

16  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, con DPReg. 20/2/2019, n. 023/Pres. (B.U.R. 06/03/2019, n. 10).

17  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, con DPReg. 14/2/2020, n. 026/Pres. (B.U.R. 04/03/2020, n. 10).

18  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2021 - 31 marzo 2022, con DPReg. 16/2/2021, n. 014/Pres. (B.U.R. 03/03/2021, n. 9).

19  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, con DPReg. 9/2/2022, n. 010/Pres. (B.U.R. 02/03/2022, n. 9).

20  Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, con DPReg. 2/2/2024, n. 014/Pres. (B.U.R. 6/3/2024, n. 10).

Art. 32

(Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo.

(3)(6)(10)

2.

( ABROGATO )

(4)

3. L’ammissione è consentita, fatte salve le previsioni di cui al comma 4, a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l’ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.

(1)(7)

3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.

(2)

4. A valere dal 2023 i cacciatori già soci di una Riserva di caccia possono chiedere di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta. La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno.

(5)(8)(11)

4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di Azienda faunistico-venatoria.

(9)(12)

4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.

(13)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 145, comma 12, lettera a), L. R. 17/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 12, lettera b), L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera r), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole aggiunte al comma 4 da art. 91, comma 1, L. R. 28/2017

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 8/2022

Comma 4 sostituito da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 8/2022

Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 8/2022

10  Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 122/2023

11  Parole aggiunte al comma 4 da art. 45, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023

12  Comma 4 bis sostituito da art. 45, comma 6, lettera b), L. R. 10/2023

13  Comma 4 ter aggiunto da art. 45, comma 6, lettera c), L. R. 10/2023

Art. 33

(Permessi di caccia e inviti)

1. L’associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all’articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 5 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l’attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di tre permessi annuali.

(3)

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.

2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;

b)

( ABROGATA )

c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;

d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;

e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.

(2)(4)

3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purché questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o suo delegato.

4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.

5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.

6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia. Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 13, L. R. 17/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 28/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 8/2022

Lettera b) del comma 2 bis abrogata da art. 45, comma 7, L. R. 10/2023

Art. 33 bis

(Aspiranti soci)

(1)

1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.

1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due.

(2)

1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante.

(3)

2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.

3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.

(4)

4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999.

Note:

Articolo aggiunto da art. 48, comma 5, L. R. 13/2009

Comma 1 bis aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019

Comma 1 ter aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019

Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 34

(Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.

2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992 , in laguna e in mare è consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. È consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico.

(1)

3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.

3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 145, comma 14, L. R. 17/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 28/2017

TITOLO V

VIGILANZA

Capo I

Vigilanza venatoria

Art. 35

(Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alla Regione.

(1)

2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato alla Regione.

(2)

3. La Regione organizza annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l'esercizio venatorio, la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica.

(3)

4.

( ABROGATO )

(4)

5. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.

5 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 ammessi a esercitare l'attività venatoria in una Riserva di caccia è vietato l'esercizio delle funzioni di vigilanza nella Riserva di caccia di ammissione, nonché durante il loro esercizio venatorio.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera s), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 5 bis aggiunto da art. 65, comma 5, L. R. 6/2019

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera t), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 37

(Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:

a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;

c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;

d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;

e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;

f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;

g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;

h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;

i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;

j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;

k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;

l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.

(1)(2)(3)(7)

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.

(5)

2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

(4)(6)

Note:

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 15/2012

Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 15/2012

Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 15/2012

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 25/2014

Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, lettera u), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 2 bis sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 28/2017

Lettera l) del comma 1 interpretata da art. 3, comma 9, L. R. 20/2018

Art. 38

(Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia)

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Regione, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:

a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e I), della legge 157/1992, e successive modifiche;

b) per una durata non superiore a un'annata venatoria nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.

(1)(3)

2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.

(2)

3. La Regione sospende il tesserino regionale di caccia:

a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;

b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della legge 157/1992, e successive modifiche;

c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.

(4)

4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento, entro un anno che decorre:

a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;

b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data del pagamento della sanzione amministrativa o della iscrizione a ruolo della medesima.

(6)

5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.

6. La Regione disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012

Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2023.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

(Regolamenti di esecuzione)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:

a)

( ABROGATA )

a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;

b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere e alle attività di prevenzione dei danni arrecati dalle specie individuate, per la concessione degli indennizzi, nonché per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni;

b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;

c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;

d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;

e)

( ABROGATA )

f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori;

g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.

h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.

h ter) in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

Note:

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), L. R. 12/2010

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 12/2010

Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera m), L. R. 12/2010

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera w), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 108, lettera c), L. R. 14/2016

Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 25/2016

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

10  Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

11  Lettera h .1) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 10, L. R. 20/2018

12  Parole sostituite alla lettera h bis) del comma 1 da art. 65, comma 6, L. R. 6/2019

13  Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 13/2019

14  Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 13/2019

15  Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 50, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 40

(Disposizioni transitorie)

(6)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.

(2)

2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 6.

5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 6, comma 2.

6. Tutti i riferimenti normativi al Comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6.

7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. È fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall'applicazione della legge regionale 30/1999.

8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 4.

9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.

10.

( ABROGATO )

(7)

11. Sino all'adozione dei PVD di cui all'articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), e dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale e successive modifiche.

12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

13. Sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori, le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.

(3)(4)

13 bis.

( ABROGATO )

(1)(5)

14. Gli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori.

15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall'1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data dell'1 settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008.

16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonché le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformità dell'autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale.

17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.

18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., cessano all'entrata in vigore della presente legge.

Note:

Comma 13 bis aggiunto da art. 3, comma 61, L. R. 12/2009

Comma 1 bis aggiunto da art. 48, comma 6, L. R. 13/2009

Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010

Parole soppresse al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010

Comma 13 bis abrogato da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 12/2010

Comma 1 bis non vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233/2010, della disposizione istitutiva (art. 48, comma 6, L.R. 13/2009).

Comma 10 abrogato da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 44/2017

Art. 41

(Trattamento dei dati personali)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.

(1)

2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il conseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati giudiziari ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 196/2003:

a) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali;

b) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;

c) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 42

(Modifiche alla legge regionale 56/1986)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono inseriti i seguenti:

<<Art. 7 bis

(Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)

1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.

2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.

4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.

Art. 7 ter

(Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)

1. A decorrere dall'annata venatoria 2010/2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita cani di età inferiore a 2 anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.

2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche.

3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.

4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.

5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.>>.

Art. 43

(Modifiche alla legge regionale 14/1987)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), è sostituita dalla seguente:

<<b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1987 è inserito il seguente:

<<2 bis. Al fine di contenere l'espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l'uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987 dopo le parole: <<il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona>> sono inserite le seguenti: <<- ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione ->>.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Al fine di conformare la gestione venatoria alle esigenze delle specie cacciabili e di consentire il completamento dei piani di abbattimento, l'Assemblea dei soci della Riserva di caccia può deliberare di praticare la caccia di selezione agli ungulati anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.

3 ter. L'attività venatoria di cui al comma 3 bis è esercitata dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione.>>.

Art. 44

(Cattura temporanea e inanellamento)

(1)(2)

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.

(4)

2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:

a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;

b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;

c) i controlli sull'attività di cattura;

d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;

e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;

f)

( ABROGATA )

(3)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Articolo sostituito da art. 145, comma 15, L. R. 17/2010

Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 11/2011

Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera x), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 44 bis

(Richiami vivi)

(1)(2)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.

2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.

Note:

Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera j), L. R. 15/2012

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 45

(Modifiche alla legge regionale 24/1996)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Utilizzo del contrassegno inamovibile)

1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale.>>.

2. Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:

<<6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>.>>.

3. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis

(Fauna selvatica morta)

1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, le Province provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.

2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:

a) il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;

b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;

c) il conferimento presso istituti scientifici;

d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;

e) l'eliminazione mediante sotterramento;

f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.

3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.

4. Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all'articolo 36 del disegno di legge 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.

5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.>>.

Art. 46

(Modifiche alla legge regionale 14/2007)

1. La lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:

<<k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.>>.

Art. 46 bis

(Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)

(1)

1. Nelle forme di caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 8/2022

Art. 47

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

b) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);

c) l'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);

d) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);

e) l'articolo 27 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

f) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell'articolo 43;

g) i commi da 1 a 6 dell'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

h) il comma 31 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e successive modifiche;

i) i commi da 133 a 136 dell'articolo 7 (Interventi nei settori produttivi) e il comma 72 dell'articolo 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

j) i commi da 2 a 18 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria);

k) i commi da 1 a 3 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, modificativi della legge regionale 30/1999;

l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia);

m) i commi da 1 a 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, modificativi della legge regionale 30/1999;

n) l'articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10;

o) il comma 31 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, modificativo della legge regionale 30/1999;

p) i commi 33, 34, 35 e 38 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, modificativi della legge regionale 30/1999;

q) l'articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;

r) l'articolo 27 (Interpretazione autentica e modifiche all'articolo 27 della legge regionale 18/2004) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25.

2. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.

Art. 48

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative al funzionamento del Comitato faunistico regionale, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative agli studi e alle ricerche promosse dal Comitato faunistico regionale, e dall'articolo 8, comma 10, previsti in complessivi 24.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. All'onere di 24.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previsti complessivamente in 990.000 euro, suddivisi in ragione di 490.000 euro per l'anno 2008, e di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, previsti complessivamente in 23.900 euro, suddivisi in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. All'onere complessivo di 23.900 euro, suddiviso in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

unità di bilancio200820092010
2.2.1.10458.700
2.2.1.10477.1708.030

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 3, previsti complessivamente in 156.390 euro suddivisi in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. All'onere complessivo di 156.390 euro suddiviso in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, derivante dal disposto di cui al comma 8, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

unità di bilancio200820092010
2.2.1.104568.13030.60030.680
2.2.1.104713.53013.450

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui dall'articolo 19, comma 8, previsti complessivamente in 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 58.090 euro per l'anno 2009 e 58.090 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

11. All'onere complessivo di 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 58.090 euro per l'anno 2009 e di 58.090 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 9, previsti complessivamente in 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

13. All'onere complessivo di 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 12, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

unità di bilancio200820092010
2.2.1.104520.000
2.2.1.104711.33015.550

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per quanto attiene le spese relative all'organizzazione dei corsi per dirigenti venatori, e all'articolo 30, comma 2, previsti complessivamente in 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

15. All'onere complessivo di 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

unità di bilancio200820092010
2.1.1.104412.10010.64010.640
2.2.1.10459.9302.5202.440

16. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e previa informazione alla competente Commissione consiliare, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 13 e 15, da trasferire a ciascuna Provincia e le specifiche finalità.

17. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 5, previsti complessivamente in 25.000 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 10.000 euro per l'anno 2009 e 5.000 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

19. All'onere complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 10.000 euro per l'anno 2009 e di 5.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 18, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.