Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2015

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008).
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 30.732.609.055,43 euro, suddivisi in ragione di 10.742.723.414,47 euro per l'anno 2008, di 10.011.850.386,76 euro per l'anno 2009 e di 9.978.035.254,20 euro per l'anno 2010, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, ivi indicate
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2008-2010 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 390.454.241,45 euro, suddivisi in ragione di 149.864.886,34 euro per l'anno 2008, di euro 147.356.216,76 per l'anno 2009 e di 93.233.138,35 euro per l'anno 2010.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2008 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 149.864.886,34 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, ivi indicate, con riferimento al prospetto B/1 del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
9. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati in complessivi 836.143.000 euro, suddivisi in ragione di 3.143.000 euro per l'anno 2008, di 419 milioni di euro per l'anno 2009 e di 414 milioni di euro per l'anno 2010, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente come da allegata tabella B.
13. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007, resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nell'allegata tabella C.