Art. 14
(Ambito di applicazione nelle scuole)
2. Con regolamento di attuazione emanato, sentito l'Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2006, n. 47 (Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche), definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificitā relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. L'insegnamento della lingua friulana č garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilitā dell'autonomia scolastica.
3. Nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalitā didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.
4. Nelle scuole secondarie di secondo grado, č promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua friulana nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3 e dell'ultimo periodo del comma 2.