1.
L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.