Art. 65
(Finalitą)
1.
In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
b) eliminare gli errori materiali;
c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.
2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.