Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 24
 (Consegna del materiale elettorale)
2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.
3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 85, comma 1, L. R. 19/2013