Art. 22
(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)
1. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 19/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 51, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.