Art. 24
(Contributi, compensi e spese per l'attivitā di vigilanza)
1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle societā di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie č a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.
2.
Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:
a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;
b) per le societā di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.
2 bis. La spesa relativa all'attivitā di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, č liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.
6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalitā che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.
10 bis. Ai fini del controllo sull'attivitā di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008
2 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010
3 Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
5 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
6 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
7 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
8 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012
9 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
10 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
11 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012
12 Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012
13 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013
14 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014
15 Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016
16 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
17 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
18 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
19 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020