Art. 16
(Verbale di revisione)
1. La Direzione determina, con provvedimento del Direttore centrale, le modalità e i termini di esecuzione della revisione e il modello del relativo verbale.
2. La Direzione determina, altresì, con provvedimento del Direttore centrale, il modello del verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto dei principi e dei criteri contemplati nel modello di verbale approvato dal Ministero competente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010