Art. 62 ter
(Declassificazione delle strade)
1. Alla declassificazione di strade regionali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.
2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 14/2021
3 Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015