1.
Le Province nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:
a) assicurano l'organizzazione unitaria del servizio e l'impiego più razionale delle risorse strumentali e umane su scala regionale anche tramite la forma collaborativa della convenzione prevista dal
capo V della legge regionale 1/2006;
b) possono determinare i diritti a carico dell'utenza correlati al costo per l'effettuazione dei compiti svolti dai propri dipendenti fuori dalle sedi istituzionali, sentito il Comitato di cui all'articolo 47;
c) possono stipulare intese con le competenti Amministrazioni dello Stato al fine di consentire l'operatività del Centro prove autoveicoli di Codroipo, sezione Verona, nonché l'ottimale svolgimento delle funzioni mantenute in capo alle stesse nell'ambito del territorio regionale;
d) si coordinano con le Commissioni provinciali per l'artigianato per la gestione delle funzioni conferite.