Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 24
 (Ricorso al mercato finanziario)
1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione può essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.
3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale.
4. Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008