Art. 9
(Ibridi produttori diretti)
1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.
2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario.
3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.
4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 30, L. R. 14/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 20, lettera l), L. R. 33/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera m), L. R. 33/2015
4 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 20, lettera n), L. R. 33/2015
5 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
7 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015