Legge regionale 08 agosto 2007, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Art. 11
1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica anche ai produttori che non rispettano l'impegno di estirpo di una superficie vitata assunto con la presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato.
6. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, entro novanta giorni dai termini ivi stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.
7. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 bis, è soggetto alla sanzione di 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata estirpata.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 31, L. R. 14/2012
2 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 31, L. R. 14/2012
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 6/2013
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 5, L. R. 6/2013
5 Comma 6 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
7 Comma 6 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
8 Comma 6 quater aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
9 Comma 6 quinquies aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
10 Comma 6 sexies aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
11 Articolo sostituito da art. 3, comma 33, L. R. 34/2015
12 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 24/2016
13 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 12, L. R. 24/2016
14 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 19, lettera b), L. R. 31/2017