Legge regionale 08 agosto 2007, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Capo I
 Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
Art. 3
 (Inventario del potenziale produttivo viticolo)
2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. I produttori che conducono una o più superfici vitate rientranti tra quelle di cui all'articolo 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati sono esonerati dall'iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
5. Sono, altresì, esonerati dall'iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entità inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano proprietari o conduttori di altri vigneti.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 29, L. R. 14/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera c), L. R. 33/2015
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015
Art. 6
 (Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera f), L. R. 33/2015
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 20, lettera g), L. R. 33/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera h), L. R. 33/2015
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera i), L. R. 33/2015
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 11, L. R. 24/2016
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 20, lettera k), L. R. 33/2015
Art. 9
 (Ibridi produttori diretti)
1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 30, L. R. 14/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 20, lettera l), L. R. 33/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera m), L. R. 33/2015
4 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 20, lettera n), L. R. 33/2015
5 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
7 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
Art. 10
 (Vigilanza e controllo)
1. I controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitati dall'Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.
2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), e successive modifiche.
Art. 11
1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica anche ai produttori che non rispettano l'impegno di estirpo di una superficie vitata assunto con la presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato.
6. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, entro novanta giorni dai termini ivi stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.
7. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 bis, è soggetto alla sanzione di 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata estirpata.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 31, L. R. 14/2012
2 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 31, L. R. 14/2012
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 6/2013
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 5, L. R. 6/2013
5 Comma 6 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
7 Comma 6 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
8 Comma 6 quater aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
9 Comma 6 quinquies aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
10 Comma 6 sexies aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
11 Articolo sostituito da art. 3, comma 33, L. R. 34/2015
12 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 24/2016
13 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 12, L. R. 24/2016
14 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 19, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 11 e dall'articolo 12, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2007 a carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 834 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5.000 euro per l'anno 2007, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.898 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Entrate diverse di competenza del Servizio produzioni agricole>>, con riferimento al capitolo 842 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - con la denominazione <<Entrate derivanti da spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'estirpazione di superfici vitate oltre il termine di legge a carico del trasgressore>>.
Capo II
 Modifiche alla legge regionale 9/2005 in materia di tutela dei prati stabili naturali