TITOLO III
SISTEMA ELETTORALE
Art. 19
(Composizione del Consiglio regionale)
1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.
Art. 20
(Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)
1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.
2. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.
Art. 21
(Circoscrizioni elettorali)
1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:
a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;
b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;
c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.
2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2018
Art. 22
(Candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.
5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.
Art. 23
(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)
1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.
2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.
5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.
7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.
8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 4, L. R. 28/2007
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
3 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
4 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2007
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 20, comma 3, L. R. 28/2007
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012
8 Comma 7 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2023
Art. 24
(Scheda elettorale)
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.
3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.
Art. 25
(Modalità di espressione del voto)
1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.
2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.
3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.
Art. 26
(Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.
3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.
4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.
5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.
6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.
7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.
Art. 27
(Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)
1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.
2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.
Art. 28
(Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena)
1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.
2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.
3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.
Art. 29
(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)
1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.
3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.
Art. 30
(Surroga)
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.
3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.
Art. 31
(Utilizzo delle nuove tecnologie)
1. Nel rispetto dei principi di cui all'
articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.
Art. 32
(Pari opportunità)
1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.
2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso.
3. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.