Art. 35
(Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle Province per la realizzazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unitā previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2248 (1.1.153.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Contributi alle Province per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale>>.