Art. 22
(Informazione sul rumore ambientale)
1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall'articolo 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonché il diritto di accesso alle stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della
legge regionale 11/2005.