Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 7

(Benefici)

1. A coloro che prestano servizio civile regionale compete:

a) un assegno per il servizio civile svolto, nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;

b) la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;

c) l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attività di servizio civile.