Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.
Art. 23
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.1293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 213.304,61 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4991 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 -Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi statali>> e con lo stanziamento di 213.304,61 euro per l'anno 2007.
3. All'onere di 213.304,61 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2007, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007, dall'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5008 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui autorizzazione di spesa è corrispondentemente ridotta di pari importo per l'anno 2007.
4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito - per memoria - il capitolo 4992 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi regionali>>.
5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4993 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile solidale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 44 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 35, L. R. 22/2007