Art. 12
(Benefici e riconoscimenti)
1. A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'articolo 8, comma 1.
2. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.
3. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non può essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.