Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 34, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 11/2011
3 Articolo abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 98
2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.
(4)
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 4, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 9, L. R. 16/2008
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 28, L. R. 12/2009
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 35, L. R. 17/2010
4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 11/2011
5 Il regolamento forestale è stato emanato con DPReg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).
Art. 99
Art. 100

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
Art. 101

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 128, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 102
 (Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti)
1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche, e del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche, possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2007.
Art. 103
 (Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 è concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalità previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n. 0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione è concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione è concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall'articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilità di adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 104
 (Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;
h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;
i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);
k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);
m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);
n) l'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);
q) l'articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
r) l'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
t) l'articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996;
v) i commi 1 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
x) il comma 7 dell'articolo 9 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
cc) l'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991);
hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.
(1)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007
Art. 105
 (Norme finanziarie)
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.
12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBCap.20082009
11.6.330.2.32836-40.000-40.000
11.6.330.2.1533160-268.000-268.000


18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
2 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
4 Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
5 Comma 6 quater aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
6 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
7 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
8 Comma 16 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
9 Comma 17 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
10 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
11 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
12 Parole sostituite al comma 6 bis da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
13 Parole sostituite al comma 6 ter da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
14 Parole sostituite al comma 6 quater da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
16 Parole sostituite al comma 2 da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
17 Parole sostituite al comma 4 da art. 129, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
18 Parole sostituite al comma 6 bis da art. 129, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
19 Parole sostituite al comma 6 ter da art. 129, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
20 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
21 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
22 Comma 6 bis abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
23 Comma 6 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
24 Comma 6 quater abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015