Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 5
 (Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.
4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 112, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 abrogato da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014