Art. 54
(Definizione)
1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe e paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 117, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 55
(Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'
articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla
legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati sentite le Comunità di montagna.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 9, L. R. 11/2015 , con riferimento all'art. 32 della medesima L.R. 11/2015.
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 56
(Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la
legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017
Art. 57
(Lavori di pronto intervento)
1.
Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:
a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;
b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;
c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.
2. Sono altresì di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamità naturale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
Art. 58
(Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)
1. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 1, sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.
1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all'
articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 22/2020