Art. 76
(Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)
1. Nei boschi interessati da infestazioni d'insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ERSA, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, nonché valutazione della funzione prevalente del bosco, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.