Art. 71
(Divieti di circolazione e sosta)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.
2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilitą forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalitą in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 3, L. R. 7/2008
2 Articolo sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 16/2008