Art. 53
(Sanzioni)
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in altra destinazione d'uso del suolo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 47 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 126, comma 1, L. R. 26/2012