Art. 38
(Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione)
1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 111, comma 1, L. R. 11/2014