Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54

(Finalità)

1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce attuazione del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, per la valorizzazione del paesaggio e si conforma agli obblighi e ai principi derivanti dalla legge dello Stato.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche.

Art. 55

(Beni paesaggistici)

1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal piano paesaggistico regionale (PPR) e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2013

Art. 56

(Commissione regionale per il paesaggio)

(1)(2)

1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione e di essa fanno parte:

a) il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

b) il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

c) il Direttore del Servizio competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

d) il Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

e) tre esperti in materia di paesaggio e tre loro supplenti, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, d'intesa dalle Università degli studi della Regione, d'intesa dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale e d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, con sede sul territorio regionale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) un esperto in materia di paesaggio, e un suo supplente, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.

4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La Commissione resta in carica cinque anni.

7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 66, comma 2, L. R. 17/2010

Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 57

Piano paesaggistico regionale

(1)(2)(3)

1. In attuazione dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004, la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.

2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.

3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.

4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.

5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.

6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004. I pareri non sono dovuti nel caso di PPR limitato ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 42/2004.

7. L'avviso di adozione del PPR è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.

(4)

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.

9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.

10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.

12 bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

(5)

13. La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2013

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 4, L. R. 25/2016

Parole soppresse al comma 7 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017

Comma 12 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017

Art. 57 bis

procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali

(1)

1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.

(2)

2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004.

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013

Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017

Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017

Art. 57 ter

(Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)

(1)(3)

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).

(4)

2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.

Note:

Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2019

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2020

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 22/2020

Art. 57 quater

(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)

(1)

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione:

a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;

c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti generali.

(2)

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 . Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate.

(3)(7)

4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.

(4)

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedimentali e applicative per:

a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;

b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR..

(5)

7. Ai fini della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

(6)

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 72, comma 1, L. R. 8/2022

Parole aggiunte al comma 4 da art. 72, comma 2, L. R. 8/2022

Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 3, L. R. 8/2022

Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 72, comma 4, L. R. 8/2022

Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 5, L. R. 8/2022

Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 4, L. R. 10/2023