Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 65

(Rinvio)

(2)

1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 52/1991, nonché agli articoli da 3 a 8 della legge regionale 30/2005 contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 19, L. R. 12/2008