﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 febbraio 2007

      , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 63 septies</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Alle varianti di conformazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 sexies, commi 9 e 9 bis; la variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il Comune prima dell'adozione della variante:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>attiva tavoli tecnici e convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR, per l'acquisizione del relativo parere; in sede di conferenza di servizi paesaggistica il competente organo del Ministero della cultura esprime il proprio parere sui beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>provvede ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1 bis, lettera c).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera b), con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale sul sito web del Comune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7 bis. </span>Entro il periodo di deposito di cui al comma 6, il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, esprime il proprio parere vincolante sulla variante adottata in ordine al recepimento delle eventuali prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR).<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Prima dell'approvazione della variante il Comune raggiunge le intese e acquisisce i pareri di cui all'articolo 63 sexies, comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e approva la variante, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilazione degli utenti per l'accesso alla piattaforma.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Nelle more del provvedimento di cui al comma 10 è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13 bis. </span>Il Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) svolge una verifica periodica sugli esiti dell'attuazione del procedimento di cui al presente articolo. Le modalità di esecuzione della verifica e la raccolta degli esiti della stessa sono definite in sede di Comitato tecnico paritetico.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 102, lettera d), numero 1), L. R. 7/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 13 bis aggiunto da art. 5, comma 102, lettera d), numero 2), L. R. 7/2024</p></p></body></html>