Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 62

(Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia )

(1)(3)

1. La Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attività di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme informatiche.

(2)

2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'Associazione costituita tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano denominata CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici e statistici, per la partecipazione a progetti e attività interregionali diretti a sviluppare le infrastrutture e i servizi di informazione geografica e statistica, acquisire competenze e metodologie per il rilievo e la gestione dell'informazione territoriale, favorire l'uso consapevole dell'informazione territoriale nella definizione e attuazione delle strategie regionali, partecipare alle attività di realizzazione e aggiornamento di database geografici su scala nazionale.

(4)

3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.

4. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.

5. La struttura regionale competente è autorizzata ad attuare, in collaborazione con l'ANCI, attività di formazione a favore dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento di un adeguato ciclo di informazione a favore delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 12/2018

Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 12/2018

Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.