Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 58

(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

(1)(2)(3)

1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.

2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come modificata dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:

a) al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

b) alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

(4)

2 ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

(5)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1 e delle parole "a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" del comma 2, come sostituiti dall'art. 2, comma 13, L.R. 12/2008. Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto ripristinato nella versione antecedente alla sostituzione ed il comma 2 viene adeguato come da pronunciamento della Corte.

Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017

Comma 2 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017