Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 57

Piano paesaggistico regionale

(1)(2)(3)

1. In attuazione dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004, la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.

2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.

3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.

4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.

5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.

6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004. I pareri non sono dovuti nel caso di PPR limitato ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 42/2004.

7. L'avviso di adozione del PPR è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.

(4)

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.

9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.

10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.

12 bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

(5)

13. La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2013

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 4, L. R. 25/2016

Parole soppresse al comma 7 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017

Comma 12 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017