﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 febbraio 2007

      , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ente di pianificazione intercomunale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono costituire l'Ente di pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalità giuridica, per l'esercizio congiunto della funzione della pianificazione sovracomunale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni. L'istituzione dell'EPI decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Lo statuto individua gli organi dell'EPI e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario; definisce altresì le procedure conseguenti allo scioglimento dell'EPI o al recesso da parte dei Comuni partecipanti, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 26.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il segretario dell'EPI è nominato tra i segretari dei Comuni costituenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> I Comuni costituenti l'EPI definiscono mediante convenzione approvata dai Consigli comunali il contenuto della funzione pianificatoria delegata, i suoi limiti, la durata, le modalità di esercizio, le modalità di vigilanza e la ripartizione degli oneri per l'esercizio della funzione.</p></p></body></html>