Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
PARTE IV
 POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 61
 (Potestà regolamentare)
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.
6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 66, comma 5, L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 6/2019
3 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.