Art. 62 bis
(Funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio)
2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio svolge attivitą di monitoraggio dell'efficacia del Piano paesaggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualitą del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i Comuni, le Unioni Territoriali intercomunali, gli Enti Parco, le Universitą e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualitą del paesaggio e con il Ministero per i beni e le attivitą culturali ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 5, L. R. 12/2018
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.