Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 62
2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
Note:
1 Il comma 5 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale 5/2007 sul B.U.R.
2 Il comma 6 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale 5/2007 sul B.U.R.
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 12/2018
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 12/2018
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.