Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivitā edilizia e del paesaggio.
Art. 57 ter
1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalitā stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).
2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento č disciplinata dal PPR.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2019
3 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2020
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 22/2020