Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 57 bis
1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.
1 bis. Le varianti di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013
2 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
3 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.