Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivitā edilizia e del paesaggio.
Art. 34
 (Informatizzazione degli strumenti urbanistici)
1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, secondo modalitā stabilite ai sensi del presente articolo.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati, formati con le metodologie informatiche di cui al comma 1, sono inseriti nel Sistema territoriale regionale (SITER). L'inserimento dei piani nel SITER costituisce certificazione di conformitā all'originale.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalitā tecniche da assumere nella redazione degli strumenti di pianificazione e negli atti di convalida secondo modelli standardizzati.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 12/2018
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 2/2024