Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2025

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 24
 (Accelerazione di procedure)
3. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L'accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L'accordo di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 6, nonché dell'intesa di cui all'articolo 19.
4. I soggetti indicati all'articolo 18, comma 3, partecipano all'accordo di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.
7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all'articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 102, lettera a), L. R. 7/2024
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 102, lettera a), L. R. 7/2024
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 18, L. R. 8/2024
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 18, L. R. 8/2024