Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 18
 (Conferenza di pianificazione)
1. Il Comune convoca e presiede la conferenza di pianificazione per formare e variare il PSC.
2. La conferenza verifica la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le valutazioni dei soggetti partecipanti. La conferenza, se richiesta, esprime valutazioni preliminari sul DPP.
3. La Regione, la Provincia territorialmente competente, i soggetti pubblici che svolgono funzioni pianificatorie, le Amministrazioni statali competenti, nonché i Comuni contermini sono convocati di diritto al fine del raggiungimento delle intese o degli atti di assenso.
4. Il Comune ha facoltà di convocare altri soggetti pubblici.
5. Nella conferenza di pianificazione sono prioritariamente promosse le intese necessarie a definire le previsioni urbanistiche di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché di quelli ricadenti in ambito territoriale di competenza di soggetti di diritto pubblico ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione.
6. Il verbale della conferenza di pianificazione, contenente l'acquisizione di intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato nella conferenza di pianificazione, sostituisce le procedure di acquisizione degli atti per la formalizzazione di intese e concerti e di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e assensi.
7. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il procedimento della conferenza di pianificazione è disciplinato dal Comune.