<<Art. 2
(Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia)
1. Per le finalità dell'articolo 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.
2. La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.>>;